Art. 1713 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obbligo di rendiconto

Articolo 1713 - codice civile

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (263 ss. c.p.c.; 109 att. c.p.c.).
La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229, 1718).

Articolo 1713 - Codice Civile

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (263 ss. c.p.c.; 109 att. c.p.c.).
La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229, 1718).

Massime

La domanda risarcitoria proposta dall’erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull’inadempimento dell’obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l’accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall’art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 20503 del 30 luglio 2019

Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 c.c., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18660 del 6 agosto 2013

L’istituto del rendiconto, previsto dall’art. 1713, comma primo, c.c. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell’art. 263 c.p.c.) è incompatibile con il mandato “ad litem” di cui all’art. 84, comma primo, c.p.c., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell’interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato “ad negotia” e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9264 del 19 aprile 2010

In tema di mandato oneroso, l’obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell’informare il mandante di “ciò che è accaduto” e cioè nell’affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell’attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l’obbligo di spiegare “ciò che sarebbe dovuto accadere”, essendo onere del mandante, una volta che l’informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica alla qualità dell’adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine del documenti giustificativi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25904 del 10 dicembre 2009

In tema di obblighi del mandatario, la previsione negoziale della dispensa preventiva dal rendiconto, operante ex art. 1713 c.c. salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, non esonera quest’ultimo dalla responsabilità per inadempimento, poiché la dispensa incide solo sulla concreta possibilità, per il mandante, di far valere, sul piano probatorio, le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’esistenza in capo ad un soggetto nominato erede universale in base ad un testamento olografo disconosciuto dall’erede legittimo dell’obbligo di restituzione all’unico erede legittimo di somme appartenenti alla defunta ed incassate in base ad una procura speciale con esonero dal rendiconto). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26943 del 11 novembre 2008

Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 c.c., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12848 del 30 maggio 2006

L’obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713, primo comma, c.c.) non sorge solo a seguito della conclusione dell’attività gestoria, ma anche quando si accerti l’impossibilità di eseguirla o quando vi sia stata la revoca del mandato, poiché in entrambi questi ultimi casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante.  Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10739 del 11 agosto 2000

Perché possa essere considerata obbligatoria la procedura di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c., non è sufficiente che, in relazione ad uno specifico rapporto, sia previsto l’obbligo del rendiconto a carico di uno o più soggetti, occorrendo, invece, che siano previste determinate modalità di rendiconto che non consentano il ricorso alternativo ai comuni mezzi istruttori. Pertanto, nell’ipotesi di mandato oneroso relativamente al quale l’art. 1713 c.c. prevede solo l’obbligo di rendiconto e non anche la necessità di presentazione del conto con particolare modalità, è possibile che la presentazione, da parte del mandatario, del rendiconto al mandante avvenga al di fuori della procedura prevista dagli artt. 263 ss. c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11139 del 26 ottobre 1995

L’azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell’incarico utili per la valutazione dell’operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1176 c.c. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7592 del 30 agosto 1994

L’obbligo di rendiconto del mandatario, il quale normalmente insorge per effetto ed alla data di cessazione del rapporto, può essere contrattualmente previsto in termini periodici, durante l’esecuzione del rapporto stesso (nella specie, con scadenza mensile, trattandosi di commissione a vendere una rivista). In tale ipotesi, la mancata presentazione del rendiconto (la quale ricorre anche nel caso in cui questo sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell’attività svolta), oltre che configurare di per sé un inadempimento, valutabile al fine della risoluzione del contratto, comporta un’inversione dell’onere della prova a favore del committente, che agisca per risoluzione lamentando l’omessa od incompleta esecuzione dell’incarico affidato, atteso che il principio generale, sull’onere dell’attore in risoluzione di provare i fatti giustificativi della medesima, trova deroga per effetto del suddetto comportamento della controparte, il quale ha posto esso attore nell’impossibilità di avere elementi d’informazione sull’esecuzione o meno del contratto, e quindi di dimostrare l’inadempimento stesso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4719 del 26 agosto 1982

L’obbligazione del mandatario, prevista dall’art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 1710 c.c. Conseguentemente con il rendimento del conto si è al di fuori del negozio di mero accertamento — e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte vertendosi in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente — e costitutiva di un’attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d’interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato.  Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2634 del 27 aprile 1982

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