Art. 1711 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Limiti del mandato

Articolo 1711 - codice civile

Il mandatario non può eccedere i limiti (1708) fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario (1717), se il mandante non lo ratifica (1398, 1399, 1712).
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute (1717, 1732, 1739) qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione (1712).

Articolo 1711 - Codice Civile

Il mandatario non può eccedere i limiti (1708) fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario (1717), se il mandante non lo ratifica (1398, 1399, 1712).
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute (1717, 1732, 1739) qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione (1712).

Massime

In tema di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa responsabilità del creditore istante trova la propria disciplina specifica nell’art. 21, comma terzo, della legge fall. (vigente all’epoca dei fatti) e costituisce comunque applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., che regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ. e senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità; in caso di istanza di fallimento proposta dal difensore munito di procura rilasciata per un processo diverso – nella specie per il solo esercizio dell’azione monitoria – la sua attività processuale non si riflette sulla parte e resta riferibile, in coerenza con l’art. 1711 cod. civ., esclusivamente alla sua responsabilità. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008

Il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi dell’art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta. Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista é idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l’attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell’art. 1711 cod. civ.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15478 del 11 giugno 2008

Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell’art. 1180 c.c., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell’esecuzione dell’incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l’atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell’art. 1711, primo comma c.c., né rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui all’art. 1719 c.c. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l’obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale nell’ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9472 del 19 maggio 2004

In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità dell’atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all’espressa volontà di questi. In tale ipotesi quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l’inefficacia nei confronti del mandante non è limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2387 del 18 marzo 1997

L’obbligo del mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute, nella situazione prevista dall’art. 1711, secondo comma, c.c., non sorge nel caso in cui l’impossibilità di comunicare tempestivamente con il mandante o comunque di provocare un eventuale mutamento delle istruzioni ad opera del mandante medesimo sia imputabile ad un colposo comportamento di quest’ultimo, contrario ai doveri di cooperazione cui egli è tenuto.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12647 del 11 dicembre 1995

Il negozio stipulato dal mandatario eccedente i limiti del mandato non è annullabile, ma unicamente inefficace nei confronti del mandante, come resta confermato dal rilievo che esso è suscettibile di ratifica (art. 1711 c.c.). Ne consegue che, in mancanza di ratifica, il negozio compiuto dal mandatario eccedente dai poteri ricevuti dal mandante non è né nullo, né annullabile, ma solo inopponibile nei confronti del mandante ed i suoi effetti si producono nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo carico ed ha l’obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione e dalla esecuzione di quel negozio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2802 del 10 marzo 1995

Nel rapporto tra mandante e mandatario, gli effetti e le conseguenze ulteriori dell’atto giuridico compiuto dal mandatario eccedendo i limiti del mandato non ricadono (direttamente o indirettamente, a seconda che si tratti di mandato con o senza rappresentanza) sul patrimonio del mandante, ma, salvo il caso di ratifica, si producono nel patrimonio del mandatario, il quale li assume a suo carico e ha l’obbligo di tenere indenne il patrimonio del mandante da qualsiasi pregiudizio in esso verificatosi a causa di quell’atto giuridico e della sua esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1262 del 21 febbraio 1980

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