Art. 1709 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Presunzione di onerosità

Articolo 1709 - codice civile

Il mandato si presume oneroso (1725). La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice (1733, 1736, 1740, 1755, 2099, 2225, 2233).

Articolo 1709 - Codice Civile

Il mandato si presume oneroso (1725). La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice (1733, 1736, 1740, 1755, 2099, 2225, 2233).

Massime

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall’art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti). Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17384 del 3 luglio 2018

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita “iuris tantum” dall’art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14682 del 27 giugno 2014

Ai fini della liquidazione del compenso per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l’art. 1709 cod. civ. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, dalle tariffe professionali. (Nella specie, la Suprema Corte ha enunciato il principio confermando la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la prestazione professionale non protetta, resa dal non professionista, caratterizzata da un minor valore in quanto carente della spendita, a beneficio del committente, della competenza ed esperienza del professionista). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9741 del 22 aprile 2013

In tema di mandato, sulle somme anticipate dal mandatario, mentre gli interessi legali, che sono di natura corrispettiva, decorrono dal giorno dell’esborso o, se manca la prova di tale data, dalla messa in mora, la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, atteso che, trattandosi di un debito di valuta, il maggior danno subito dal creditore dev’essere dimostrato, ai sensi dell’art. 1224 secondo comma c.c.; al riguardo il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti notori è consentito solo con riferimento a criteri personalizzati in relazione alla categoria economica cui appartiene il creditore, che è comunque tenuto a fornire la prova di elementi in base ai quali il danno sia concretamente qualificabile nell’ambito della categoria di appartenenza. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7498 del 30 marzo 2006

Il mandatario che è stato incaricato della conclusione di un affare assume, nei confronti del mandante, l’obbligo del compimento degli atti giuridici necessari per l’esercizio dell’incarico e, a differenza del mediatore, che, in posizione di terzietà rispetto alle parti da lui poste in relazione senza esservi obbligato, ha diritto alla provvigione solo dopo la conclusione dell’affare, può chiedere il compenso dovutogli prescindendo dal risultato, a meno che le parti non abbiano ad esso condizionato il pagamento di tale compenso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7008 del 24 giugno 1993

I1 mandatario che chiede il compenso per l’attività svolta non ha l’onere di specificare se ed in quale misura il suo credito eccede l’importo della somma riscossa per l’esecuzione del mandato, perché tale credito, trattandosi di un diritto autonomo e proprio del mandatario, non è automaticamente compensato con i suoi eventuali debiti verso il mandante, come avviene, invece, per le spese sostenute, delle quali il mandatario può chiedere il rimborso solo per la parte eccedente l’ammontare delle somme riscosse nell’esecuzione del mandato. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5117 del 3 maggio 1993

Nell’ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3596 del 28 aprile 1990

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dalla legge, può essere superata da una prova contraria la quale può essere basata su circostanze quali la prassi esistente presso il mandante (nella specie un condominio di edificio) di conferire gratuitamente il mandato, nonché il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni. (Nella specie, l’amministratore nei cinque anni successivi alla cessazione non aveva avanzato alcuna richiesta di compenso).  Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3233 del 27 maggio 1982

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