Art. 1702 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

Articolo 1702 - codice civile

L’ultimo vettore rappresenta (1387) i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto (1689) e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario (1692).

Articolo 1702 - Codice Civile

L’ultimo vettore rappresenta (1387) i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto (1689) e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario (1692).

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