Art. 1696 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Articolo 1696 - codice civile

Il danno derivante da perdita o da avaria (1693) si calcola secondo il prezzo corrente (1474) delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (1223, 1518).
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 1696 - Codice Civile

Il danno derivante da perdita o da avaria (1693) si calcola secondo il prezzo corrente (1474) delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (1223, 1518).
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 10 D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, con decorrenza dal 24.01.2006, è stato poi così sostituito dall’art. 30 bis, comma 1, lett. a), D.L. 06.11.2021, n. 152, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 29.12.2021, n. 233 con decorrenza dal 01.01.2022.

Massime

In tema di contratto di trasporto, agli effetti dell’art. 1693 cod. civ., ove sia restituita dal vettore una parte soltanto della merce affidatagli, l’obbligazione risarcitoria di questo permane, fatto salvo il diritto dello stesso di dimostrare la sussistenza di cause di esclusione della sua responsabilità per perdita o avaria, allo scopo di limitare il risarcimento dovuto, da determinarsi secondo i criteri di cui all’art. 1696 cod. civ., provando quali e quante cose siano state riconsegnate regolarmente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7201 del 10 aprile 2015 (Cass. civ. n. 7201/2015)

L’art. 1696 cod. civ., nel testo modificato con l’art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trova applicazione ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti in data anteriore alla sua entrata in vigore (24 gennaio 2006), trattandosi di norme limitative del diritto al risarcimento dei danni, il quale, in base ai principi generali dell’ordinamento ed in mancanza di espressa previsione contraria, deve essere attribuito al contraente non inadempiente in forma integrale (art. 1223 cod. civ.), salvo il limite previsto dall’art. 1225 cod. civ. circa l’irrisarcibilità dei danni imprevedibili. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9305 del 8 maggio 2015 (Cass. civ. n. 9305/2015)

In forza del principio sancito dall’art. 11 delle preleggi e in ragione della necessità che le relative deroghe – come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall’art. 1696, secondo comma, c.c., come novellato dall’art. 10 del d.l.vo 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all’entrata in vigore di detto “ius superveniens”. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18657 del 6 agosto 2013 (Cass. civ. n. 18657/2013)

Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l’aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l’Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull’acquirente finale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5700 del 10 giugno 1999 (Cass. civ. n. 5700/1999)

La norma dell’art. 1696 c.c., per la quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo dalla riconsegna, non importa che l’obbligazione del vettore sia per ciò sottratta al principio dell’adeguamento dell’indennizzo al diminuito potere di acquisto della moneta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 641 del 30 gennaio 1990 (Cass. civ. n. 641/1990)

Per stabilire lo stato, il valore ed il danno della merce, conseguenti alla perdita o all’avaria delle cose trasportate dal vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all’arrivo, benché redatte, ai fini del rapporto assicurativo, da tecnici di fiducia dell’assicuratore (cosiddetti commissari di avaria), possono essere utilizzate dal giudice del merito come fonte del proprio convincimento, purché il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione dei danni o siano stati messi in grado d’intervenire mediante tempestivo avviso. Il valore della merce, in tal caso, può ben essere desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato (nella specie trattavasi di balle di cotone, le cui quotazioni risultano da mercuriali o da contrattazioni largamente generalizzate). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4732 del 24 luglio 1986 (Cass. civ. n. 4732/1986)

Nel caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di cui non sia stato indicato il valore e che non abbia un prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il danno va calcolato non a norma dell’art. 1696 cod. civ., ma con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 289 del 23 gennaio 1985 (Cass. civ. n. 289/1985)

La disposizione dell’art. 1696 c.c., secondo cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco — con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile — ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all’art. 1223 c.c., dell’eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l’avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5793 del 28 ottobre 1980 (Cass. civ. n. 5793/1980)

Per la liquidazione del danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate non si applica la disciplina stabilita in via generale dell’art. 1223 c.c., neppure nell’ipotesi di dolo o di colpa grave del vettore, bensì la disciplina dell’art. 1696 c.c., la quale impone una valutazione da condurre sulla base di dati obbiettivamente accertabili (prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna), senza alcuna possibilità di ricorrere ad elementi desumibili dalla violazione dell’interesse del creditore, quali quelli attinenti al danno emergente e al lucro cessante: tale criterio obiettivo non resta escluso neppure quando si tratti di cose il cui prezzo non risulti da listini di borsa o di mercato (mercuriali) o non sia stabilito per atto della pubblica autorità (art. 1515 c.c.), poiché, anche in tal caso, il danno deve essere calcolato sulla base di elementi obbiettivi, ossia desumendo il valore delle cose perdute o avariate dal raffronto che, secondo le particolari circostanze del caso concreto, sia possibile effettuare con i prezzi effettivamente pagati nel luogo della prestazione per cose della stessa natura. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1466 del 29 marzo 1978 (Cass. civ. n. 1466/1978)

Ai sensi dell’art. 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all’avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4696 del 20 dicembre 1976 (Cass. civ. n. 4696/1976)

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