Art. 1688 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine di resa

Articolo 1688 - codice civile

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

Articolo 1688 - Codice Civile

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

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