Art. 1685 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritti del mittente

Articolo 1685 - codice civile

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente (1378, 1510), salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine (1738; 433, 450, 955 c.n.).
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico (1684), il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni (1691, 1996). Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1689).

Articolo 1685 - Codice Civile

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente (1378, 1510), salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine (1738; 433, 450, 955 c.n.).
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico (1684), il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni (1691, 1996). Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1689).

Massime

In tema di contratto di trasporto di cose, l’esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 931 del 26 gennaio 1995

Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell’esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell’autorizzata accettazione di assegni di conto corrente). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3054 del 25 maggio 1979

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