In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l’onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l’omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall’altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull’avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all’art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell’art. 1683 comma terzo c.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1712 del 16 febbraio 2000