Art. 1682 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Articolo 1682 - codice civile

Nei trasporti cumulativi (1700) ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso (1294).

Articolo 1682 - Codice Civile

Nei trasporti cumulativi (1700) ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso (1294).

Massime

Il contratto di trasporto cumulativo, caratterizzato dall’unicità del contratto riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, può configurarsi anche quando non vi sia stato un rapporto diretto fra il mittente e i successivi vettori oltre il primo, poiché questi possono aderire in un secondo tempo al contratto su richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4082 del 26 settembre 1977

Non rientra nella figura del trasporto cumulativo di persone, agli effetti della responsabilità prevista dall’art. 1682 c.c., l’ipotesi in cui il vettore iniziale assuma in nome proprio, di fronte al viaggiatore, l’obbligo di provvedere all’intero trasporto, facendolo e seguire in parte da altri vettori. Siffatto caso ricorre particolarmente nei servizi turistici che, assunti da unica impresa sono da questa affidati, per tratti successivi di percorso, ad altre imprese, nonché per servizi di trasbordo, in caso d’interruzione di linee ferroviarie (servizi affidati, dall’amministrazione ferroviaria, ad imprese automobilistiche) anche in tale ipotesi, si attua, in un certo senso, la cooperazione tra vettori successivi, ma non sussiste, per il viaggiatore, una pluralità di vettori in quanto, nei confronti di esso, si obbliga soltanto il vettore iniziale, il quale agisce come imprenditore che affida ad altri vettori l’adempimento di parte dell’obbligazione da esso assunta, con la conseguenza che nessun vincolo si crea tra i vettori successivi ed il viaggiatore, che ha stipulato unico contratto di trasporto con il vettore iniziale, i cui rapporti con i vettori successivi restano del tutto estranei al viaggiatore in tal caso il vettore iniziale, che ha agito come imprenditore, e unico responsabile per i danni arrecati al viaggiatore, anche se non sono stati causati da propri dipendenti, bensì da vettori successivi, sui percorsi loro affidati ed i subvettori, che provvedono al trasporto mediante la propria autonoma organizzazione, restano obbligati soltanto verso il vettore iniziale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1148 del 13 maggio 1964

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