In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell’art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell’Aja-Visby), si evince che l’oggetto di disciplina di tale Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell’art. III (cosiddetta operazione di caricazione) e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta scaricazione, cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna, ma senza che abbia luogo, dopo lo scarico, lo svolgimento di un’attività ulteriore di trasporto rispetto al trasporto per mare, che non sia quella esclusivamente funzionale ad una consegna, sempre nel porto di scarico, differita nel tempo rispetto allo scarico dalla nave e concretantesi, pertanto, solo nella custodia (a cura diretta o a cura indiretta del vettore) nello stesso luogo (costituito appunto dal porto di scarico), e, quindi, con esclusione di un trasporto via terra in un luogo diverso dal porto stesso. Ne consegue che, in difetto di accordo convenzionale delle parti estensivo dell’applicazione della Convenzione, ammesso dall’art. VII della stessa, deve escludersi che un contratto di trasporto che preveda, oltre ad un tratto compreso fra la caricazione e scaricazione così intese, tratti di trasporto anteriori o successivi, possa ritenersi regolato dalla Convenzione (in particolare quanto alle limitazioni di responsabilità) e deve ritenersi che il problema di individuazione della disciplina applicabile non sia risolvibile sulla base del principio di qualificazione del rapporto secondo il criterio cosiddetto della prevalenza, in quanto l’applicazione di tale criterio si concreterebbe in un allargamento della regolamentazione sovranazionale al di fuori di quanto essa prevede (che deve reputarsi di stretta interpretazione, comportando una sovrapposizione al diritto interno, che l’Ordinamento tollera solo per via pattizia diretta), ma debba essere risolto sulla base del cosiddetto criterio della combinazione delle discipline, di modo che il rapporto resta soggetto alla disciplina della Convenzione soltanto per la tratta compresa fra le dette operazioni e resta, invece, regolato dalla disciplina applicabile al tipo di trasporto, diverso da quello marittimo, per le fasi anteriori e successive. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso l’applicazione del limite di responsabilità di cui all’art. IV, paragrafo V, della Convenzione in un caso in cui il danno alla merce trasportata si era verificato in un luogo esterno all’ambito portuale, dove il container che la conteneva era stato trasportato dal vettore ed ivi custodito in attesa della consegna all’avente diritto). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13253 del 6 giugno 2006
Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell’ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del c.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2898 del 14 febbraio 2005
In mancanza di disposizioni speciali l’art. 1680 c.c. rende applicabile ad ogni tipo di contratto di trasporto anche l’art. 2951 c.c. concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contratto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15329 del 30 novembre 2000
In forza dell’art. 1680 c.c., le azioni dell’amministrazione postale contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi (nella specie: per ottenere il pagamento della differenza rispetto alla tassa ordinaria, sul presupposto della non spettanza della tariffa ridotta in precedenza concessa per le spedizioni di un periodico) sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall’ari. 2951 c.c., non derogato, per tali azioni, dal codice postale, il quale detta particolari modalità solo per le azioni dell’utente contro l’amministrazione, subordinandone l’esercizio al preventivo esperimento, entro un termine di decadenza, del procedimento amministrativo e prevedendo uno speciale termine di prescrizione di tre anni (artt. 27 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 e 20 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). Detta prescrizione ex art. 2951 citato opera anche per i diritti correlativi al trasporto ed al recapito a domicilio degli effetti spediti, trattandosi di attività pure essa consistente in un trasporto (dall’ufficio postale al domicilio in indirizzo) ed attinente alla consegna della cosa trasportata, cioè ad un elemento del contratto di trasporto. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3168 del 14 maggio 1981
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