Art. 1679 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblici servizi di linea

Articolo 1679 - codice civile

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati (2597) ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali (1341) stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1341, 1419).

Articolo 1679 - Codice Civile

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati (2597) ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali (1341) stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1341, 1419).

Massime

Le condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che esercitano il trasporto di persone o cose in regime di concessione, richiamate dall’art. 1679 comma primo c.c. e che comprendono anche quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato, sono espressione di potere regolamentare, fonti del diritto obiettivo efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale. Rivestono tale carattere le disposizioni relative al rilascio della «carta d’argento» di cui all’art. 60 bis all. 1 del decreto interministeriale 20 maggio 1981 n. 1082, da intendersi emanato ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948 convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911.  Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4275 del 15 maggio 1997

Al concessionario del servizio di trasporto di pacchi e colli di peso non superiore ai venti chilogrammi, a norma degli artt. 1, 5, 19 e 57 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 nonché a norma degli artt. 214 e 215 del regolamento approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689 e dell’art. 2 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619, non incombe l’obbligo, fissato dall’art. 1679 cod. civ., di rendere note al pubblico le condizioni generali di trasporto: sia perché tale obbligo è riferito ai soli concessionari di servizi di linea, mentre tale non è il servizio suddetto, sia perché le condizioni di questo stesso servizio non sono condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione, bensì — in particolare, quelle (artt. 7 e 68 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) concernenti la limitazione di responsabilità del concessionario — espressamente previste dalla legge, per cui ciascuno è tenuto a conoscerle. Né l’obbligo fissato dall’art. 1679 cod. civ può essere esteso al concessionario del trasporto postale anzidetto in forza dell’art. 1680 cod. civ., in quanto, alla stregua di questa norma, che fa salve le disposizioni delle leggi speciali (e del codice della navigazione), l’estensione del detto obbligo è possibile soltanto nel caso di concessioni conferite con condizioni che l’amministrazione postale abbia facoltà di aggiungere a quelle imposte dalla legge, mentre la concessione del trasporto postale può essere attribuita alle sole condizioni stabilite dal codice postale e dal relativo regolamento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6197 del 26 novembre 1979

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