Art. 1678 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 1678 - codice civile

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone (1681) o cose (1683) da un luogo a un altro.

Articolo 1678 - Codice Civile

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone (1681) o cose (1683) da un luogo a un altro.

Massime

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19225 del 20 agosto 2013

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18300 del 1 dicembre 2003

Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l’incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l’incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch’egli si avvalga, in tutto o in parte, dell’opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12125 del 19 agosto 2003

Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l’art. 1740, secondo comma, c.c. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di «subspedizione», rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l’esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi — quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all’itinerario, ecc. — deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione).  Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1994 del 6 marzo 1997

La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all’uopo l’incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l’eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concluderlo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5568 del 17 maggio 1991

Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l’organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dell’opus perfectum del trasferimento «di persone o cose da un luogo ad un altro» a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la «lettera di vettura» — cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l’indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per perseguire il trasporto la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9993 del 11 ottobre 1990

La partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare:
a) si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;
b) ricorre l’ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltreché ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l’effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione; c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché più vettori si obbligano, con unico contratto – mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito – verso il mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10 del 6 gennaio 1982

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