Art. 167 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Costituzione del fondo patrimoniale

Articolo 167 - codice civile

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (2699), o un terzo, anche per testamento (587, 601), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (32 att.).
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi (2021 ss.) con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Articolo 167 - Codice Civile

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (2699), o un terzo, anche per testamento (587, 601), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (32 att.).
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi (2021 ss.) con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Massime

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all’inalienabilità dei beni. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione sostanziale, il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 della Costituzione, dalla madre, nella qualità di legale rappresentante del figlio minorenne, avverso il decreto con il quale il giudice delegato abbia dichiarato, ex art. 64 l. fall. inefficace l’atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale era stato destinato un immobile di proprietà del padre, poi fallito. Cass. civ. sez. I, 29 novembre 2000, n. 15297

Il richiamo, nell’ambito dell’accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest’ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. * Cass. civ. sez. III, 9 aprile 2019 n. 9798

L’istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Cass. civ. sez. III, 3 agosto 2017, n. 19376

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Cass. civ. sez. III, 30 giugno 2015, n. 13343

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non puconsiderarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l’”animus novandi” e l’”aliquid novi”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto priva di effetto novativo la rinegoziazione del debito con emissione di cambiali, avvenuta pochi giorni dopo la costituzione del fondo patrimoniale). Cass. civ. sez. VI-III, 10 febbraio 2015, n. 2530

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. Nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito – in coerenza con la funzione propria dell’azione revocaria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori – deve considerarsi ricompresa la fideiussione. Cass. civ. sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757

In tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell’atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. Cass. civ. sez. III, 8 agosto 2007, n. 17418

Nell’azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante (nella specie il fondo era stato costituito solo dall’altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del consilium fraudis in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all’atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo. (omissis). Cass. civ. sez. I, 13 luglio 2006, n. 15917

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 legge fall. dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 legge fall. come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione. Cass. civ. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065

L’ atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall’art. 2901 c.c. anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 c.c.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l’insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore. Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2001, n. 4422

La costituzione del fondo patrimoniale – che è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti – può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1994, n. 2604

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