Art. 1667 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Difformità e vizi dell'opera

Articolo 1667 - codice civile

L’appaltatore è tenuto alla garanzia (1668) per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera (1665, 1666, 2226) e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati (1670).
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia (1442 , 1449), purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (2964; 240, 855 c.n.).

Articolo 1667 - Codice Civile

L’appaltatore è tenuto alla garanzia (1668) per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera (1665, 1666, 2226) e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati (1670).
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia (1442 , 1449), purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (2964; 240, 855 c.n.).

Massime

In tema di appalto, la norma di cui all’art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l’accettazione della (parte di) opera — che può anche avere una sua autonomia funzionale e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell’oggetto generale del contratto — riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l’accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che (come nella specie) non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partito. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13132 del 9 settembre 2003

Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore subordinati solo al decorso dell’unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell’appaltatore all’esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell’opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell’eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell’exceptio inadimpleti contractus salva l’ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12609 del 28 agosto 2002

L’appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c., che postula che l’opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell’opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell’art. 1666 c.c. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8752 del 18 agosto 1993

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