Art. 166 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divieto di costituzione di dote

Articolo 166 bis - codice civile

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

Articolo 166 bis - Codice Civile

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

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