Art. 1659 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Variazioni concordate del progetto

Articolo 1659 - codice civile

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione
(1661).

Articolo 1659 - Codice Civile

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione
(1661).

Massime

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”, mentre, nel secondo, l’art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del codice civile agli artt. 1659 e 1661 c.c., la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia nella corte d’appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, mentre avrebbe dovuto verificare se le variazioni fossero state o meno autorizzate dalla committente e assumere al riguardo le prove ritualmente dedotte dall’appellante). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32989 del 13 dicembre 2019

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L’efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore. (Nella specie, relativa a un contratto d’appalto per la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civile abitazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata lì dove ha ritenuto che nonostante l’accettazione delle modifiche richieste dal Comune, nel silenzio delle parti sul punto, i tempi rimanessero comunque invariati). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9152 del 2 aprile 2019

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente; nel primo caso, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”, nel secondo, invece, l’art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19099 del 19 settembre 2011

Nel contratto d’appalto, il committente ha diritto di ottenere l’opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie), e, pertanto, può pretendere l’eliminazione delle varianti introdotte dall’appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell’opera o in ipotesi ne comportino aumento. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2723 del 6 marzo 1993

In tema di appalto, qualora le modifiche aggiuntive al progetto siano di tale natura ed importanza da potersi considerare oggetto di un nuovo contratto di appalto, separato ed indipendente dal primo, non trovano applicazione le limitazioni probatorie di cui all’art. 1659 c.c., e l’autorizzazione del committente può essere desunta ed accertata con qualsiasi mezzo di prova ed anche in via presuntiva. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5935 del 25 maggio 1991

Il diritto dell’appaltatore al compenso supplementare ex art. 1661, primo comma, c.c., per variazioni al progetto ordinate dal committente, postula la dimostrazione della consistenza e del costo delle opere inizialmente pattuite, in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa inerente a tale supplemento, sicché, ai fini della liquidazione di questo, non è sufficiente l’accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorre, invece, che l’eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite. L’onere di provare l’entità ed il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni, che delle opere progettate, incombe sull’appaltatore, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essere attribuito.  Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4911 del 16 luglio 1983

Nel contratto d’appalto qualora il committente richieda variazioni al progetto il cui ammontare ecceda il sesto del prezzo complessivo pattuito, l’appaltatore non è tenuto ad eseguirle, ma ove abbia accettato di compierle si realizza un’ipotesi di concordata modifica dei patti origirari, e l’appaltatore ha diritto soltanto al maggior compenso per gli ulteriori lavori eseguiti, e non al risarcimento di danni, non configurandosi alcun inadempimento del committente. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3967 del 24 giugno 1980

Il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o del committente: nel primo caso, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione debba risultare da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l’art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 106 del 7 gennaio 1980

La norma del secondo comma dell’art. 1659 c.c., per cui deve essere provata per iscritto l’autorizzazione del committente alle variazioni apportate dall’appaltatore al progetto dell’opera, riguarda le variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione dell’opera che l’appaltatore intenda apportare di propria iniziativa, non quelle da lui eseguite a richiesta del direttore dei lavori, a cui sia contrattualmente attribuito il potere di autorizzare variazioni al progetto iniziale dell’opera. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1296 del 5 aprile 1977

Mentre la dimostrazione che le variazioni e le modificazioni delle opere formanti oggetto del contratto di appalto furono ordinate dal committente può essere data dall’appaltatore con ogni mezzo di prova consentito dalla legge, in ordine alle variazioni o modificazioni apportate di sua iniziativa dall’appaltatore alle modalità di esecuzione delle opere l’art. 1659 c.c. richiede che l’appaltatore dia la prova scritta di tale autorizzazione del committente, poiché egli tende, in sostanza, a dimostrare le variazioni concordate. Tale prova per iscritto non è ad substantiam, ma soltanto ad probationem, sicché essa può essere fornita dall’appaltatore anche mediante la confessione del committente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2431 del 14 luglio 1972

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