L’appaltatore non può dare in subappalto (1670) l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell’accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell’appalto di opere pubbliche (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità al contratto di subappalto dell’art. 26, comma 4-bis, della l. n. 104 del 1994, che prevede, nel caso di appalto cd. a prezzo chiuso, il diritto alle compensazioni, quando il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca significative variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di circostanze eccezionali). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19296 del 19 luglio 2018
In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l’esperimento dell’azione per il pagamento dell’indennizzo spettante all’appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all’art. 1671 c.c., rivestendo anche quest’ultima natura contrattuale. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16917 del 2 agosto 2011
Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell’autonomia del subappaltatore nell’esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso, nell’esecuzione dell’opera, si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto; ne consegue che, in assenza di deroga pattizia a tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore per cui delle eventuali discordanze fra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera, è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18745 del 19 agosto 2010
La natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto – con il quale l’appaltatore conferisce ad un terzo l’incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale – comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell’opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all’opera eseguita dal subappaltatore, l’accettazione senza riserve dell’appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l’opera senza riserve; b) l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva; c) l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei predetti vizi o difformità. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23903 del 11 novembre 2009
Il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto base trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici. (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza non definitiva del tribunale di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate in riferimento ad una domanda giudiziale di esecuzione di un contratto di subappalto, e che aveva rilevato che, avendo le parti stabilito pattiziamente il foro esclusivo del tribunale poi adito per la decisione di qualsiasi controversia, esse avevano inteso chiaramente escludere la competenza arbitrale, così regolando autonomamente tale aspetto del rapporto tra loro instaurato). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9684 del 24 luglio 2000
L’art. 1656 c.c., che vieta all’appaltatore di dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest’ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l’intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell’ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell’appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7649 del 5 settembre 1994
Dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, deriva che la sorte di detto contratto è condizionata a quella del contratto principale, di guisa che con riguardo all’opera eseguita dal subappaltatore l’accettazione senza riserve dell’appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l’opera senza riserve. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8202 del 11 agosto 1990
Caratteristica propria del contratto di appalto come di quello di subappalto è l’autonomia dell’imprenditore nell’esecuzione delle opere a lui commesse, sicché, in caso di subappalto, la responsabilità del subcommittente per i danni derivati ai terzi dall’attività esecutiva dell’opera commessa al subappaltatore può essere affermata solo nel caso che il primo abbia esercitato sull’attività del secondo una ingerenza siffattamente penetrante da averlo reso mero esecutore dei suoi ordini. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5690 del 12 giugno 1990
Le obbligazioni costituite con il contratto di subappalto, ancorché dipendenti dal contratto d’appalto, hanno propria autonomia ed individualità, e, in particolare, non si sottraggono alla regola secondo cui l’impossibilità sopravvenuta è ragione di esonero del debitore solo se derivi da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Pertanto, la responsabilità risarcitoria del subcommittente nei confronti del subappaltatore, per la mancata consegna dell’area di cantiere, non può essere esclusa per il solo fatto che l’area medesima non sia stata a sua volta acquisita dal committente, con conseguente sospensione dei lavori nell’ambito del rapporto d’appalto, occorrendo la prova di detta non imputabilità (e quindi dell’uso della dovuta diligenza, da parte del subcommittente, nell’accertare la possibilità, di disporre di quel terreno). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4656 del 23 maggio 1990
L’autorizzazione per subappaltare i lavori di un’opera non deve essere espressa, ben potendo la stessa — o la successiva adesione — risultare anche da fatta concludentia. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2757 del 4 maggio 1982
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