Art. 1652 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Anticipazioni all'affittuario

Articolo 1652 - codice civile

Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo (2151).
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284, 1654).

Articolo 1652 - Codice Civile

Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo (2151).
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284, 1654).

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