Art. 1650 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Morte dell'affittuario

Articolo 1650 - codice civile

[Nel caso di morte dell’affittuario, fermo quanto è disposto dall’articolo 1627, il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]

Articolo 1650 - Codice Civile

[Nel caso di morte dell’affittuario, fermo quanto è disposto dall’articolo 1627, il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]

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