Art. 1644 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Accrescimenti e frutti del bestiame

Articolo 1644 - codice civile

L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615, 1637).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Articolo 1644 - Codice Civile

L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615, 1637).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

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