Art. 1635 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

Articolo 1635 - codice civile

Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati (821) perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell’affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l’affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti (960).

Articolo 1635 - Codice Civile

Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati (821) perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell’affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l’affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti (960).

Massime

L’affittuario di fondo rustico, con riguardo alla perdita dei prodotti del fondo da lui stesso raccolti, subita a seguito del sequestro eseguito da parte dell’istituto mutuante del precedente conduttore, in forza del privilegio convenzionale di cui all’art. 9 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito, con modificazioni, in L. 5 luglio 1928, n. 1760) non ha diritto al risarcimento del danno nei confronti del concedente in relazione alla garanzia per molestie, da lui dovuta secondo la previsione dell’art. 1585 c.c., in considerazione della insussistenza del diritto di seguito dell’indicato privilegio rispetto a frutti naturali separati da un conduttore diverso, subentrato al mutuario, nonché della non estensibilità della invocata garanzia ai frutti medesimi, dopo la separazione, non essendo gli stessi più inerenti alla «cosa locata», ma appartenendo immediatamente e direttamente all’affittuario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3435 del 21 luglio 1989

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