Art. 1634 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Inderogabilità

Articolo 1634 - codice civile

[Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.]

Articolo 1634 - Codice Civile

[Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.]

Istituti giuridici

Novità giuridiche