Art. 1630 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Affitto senza determinazione di tempo

Articolo 1630 - codice civile

L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato (1574) per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo (2143, 2165).
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (1635).
L’affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi (1596).
[Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative] (1).

Articolo 1630 - Codice Civile

L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato (1574) per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo (2143, 2165).
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (1635).
L’affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi (1596).
[Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative] (1).

Note

(1) Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo fascista disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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