Art. 1628 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Durata minima dell'affitto

Articolo 1628 - codice civile

[Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.] (1)

Articolo 1628 - Codice Civile

[Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.] (1)

Note

(1) Questo articolo deve intendersi abrogato poiché l’ordinamento corporativo è stato soppresso con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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