Art. 1625 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Articolo 1625 - codice civile

Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione (1603), l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’art. 1616.
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso (1627).

Articolo 1625 - Codice Civile

Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione (1603), l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’art. 1616.
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso (1627).

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