Art. 1618 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inadempimenti dell'affittuario

Articolo 1618 - codice civile

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica (1176), ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa (1615).

Articolo 1618 - Codice Civile

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica (1176), ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa (1615).

Massime

In tema di affitto di fondi rustici, ai fini dell’accertamento dell’esistenza e gravità d’un inadempimento del conduttore in relazione al mantenimento delle scorte nel fondo ed all’impiego nella sua coltivazione del letame del bestiame, assume rilevanza decisiva lo stabilire, avuto riguardo alle concrete modalità della consegna del bestiame da parte del locatore, se il conduttore abbia acquistato la proprietà delle scorte (come accade nel caso di consegna eseguita con le modalità previste dagli artt. 1645, comma terzo, e 1640, comma terzo, c.c.) o se queste siano rimaste di proprietà del locatore (come accade nei casi previsti dagli arti. 1642 e 1645, comma secondo, c.c.), giacché, nella prima ipotesi, ove l’affittuario alieni il bestiame, occorre valutare se tale alienazione abbia fatto venir meno la concreta destinazione al servizio del fondo dei mezzi necessari alla sua coltivazione secondo i principi della buona tecnica agraria (art. 1618 c.c.), mentre nella seconda, costituendo le scorte la dotazione del fondo, che deve essere mantenuta per tutta la durata del rapporto (artt. 1640, comma primo, e 1642 c.c.), la loro asportazione produce una radicale modificazione, che l’affittuario non può operare unilateralmente senza incorrere in un inadempimento contrattuale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 324 del 22 gennaio 1990

Il potere di iniziativa dell’affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l’ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità dell’iniziativa all’interesse della produzione e nella mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell’obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad un’attività agraria.  Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1391 del 23 febbraio 1983

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