Art. 1617 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi del locatore

Articolo 1617 - codice civile

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (817), in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata (1575).

Articolo 1617 - Codice Civile

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (817), in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata (1575).

Massime

L’esonero del locatore dalla garanzia per molestie di fatto subite ad opera di terzi dal conduttore presuppone l’immissione di quest’ultimo nella detenzione qualificata del bene che avviene con la consegna ex art. 1617 c.c., giacché prima di tale momento il conduttore non è in grado di difendersi dalle molestie dei terzi mediante le azioni possessorie (artt. 1168 e 1170 c.c.) non essendo nel possesso e neppure nella mera detenzione della cosa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6485 del 29 maggio 1992

Il potere di iniziativa dell’affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l’ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità dell’iniziativa all’interesse della produzione e nella mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell’obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad un’attività agraria.  Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1391 del 23 febbraio 1983

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