Art. 1612 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Recesso convenzionale del locatore

Articolo 1612 - codice civile

Il locatore che si è riservato la facoltà di recedere dal contratto (1373) per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Articolo 1612 - Codice Civile

Il locatore che si è riservato la facoltà di recedere dal contratto (1373) per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

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