Art. 1607 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Durata massima della locazione di case

Articolo 1607 - codice civile

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte (1350, 1572, 1573, 1614, 2643; 80 l. fall.).

Articolo 1607 - Codice Civile

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte (1350, 1572, 1573, 1614, 2643; 80 l. fall.).

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