Art. 1582 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divieto d'innovazione

Articolo 1582 - codice civile

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore (1575).

Articolo 1582 - Codice Civile

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore (1575).

Istituti giuridici

Novità giuridiche