Art. 1580 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cose pericolose per la salute

Articolo 1580 - codice civile

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229, 1578, 1579, 1581).

Articolo 1580 - Codice Civile

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229, 1578, 1579, 1581).

Massime

In materia di locazioni l’art. 1580 cod. civ., che consente al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto e non anche il risarcimento del danno nel caso in cui i vizi siano dal medesimo conosciuti al momento della conclusione del contratto, ha carattere eccezionale e non è applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal locatario ovvero quando il locatore si sia reso inadempiente all’obbligo di mantenere il bene in stato di servire all’uso convenuto, trovando applicazione, in detti casi, le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 cod. civ.. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 9 novembre 2006, n. 23909

L’ art. 1580 cod. civ. attribuisce al conduttore la cui salute sia minacciata da vizi della cosa a lui noti al momento della conclusione del contratto il potere di chiedere la risoluzione, non anche l’ulteriore rimedio del risarcimento del danno eventualmente subito in conseguenza dei vizi, giacche` in tale ipotesi il danno deve ritenersi consapevolmente accettato dal conduttore. La norma, atteso il suo carattere eccezionale, non e` applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal conduttore ovvero quando il locatore siasi reso inadempiente all’obbligo di mantenere la cosa in stato di servire all’uso convenuto, trovando applicazione in dette ipotesi le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 cod. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 8 aprile 1998, n. 3636

L’art. 1580 cod. civ., relativo ai vizi della cosa locata che espongono a serio pericolo la salute del conduttore, non prevede, tra i rimedi offerti a quest’ultimo, l’azione per esatto adempimento, cioè per l’esecuzione di opere per l’eliminazione dei vizi, sanzionandosi l’inidoneità della cosa locata con la risoluzione del contratto. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 5 gennaio 1983, n. 17

Istituti giuridici

Novità giuridiche