Art. 1567 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esclusiva a favore del somministrante

Articolo 1567 - codice civile

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva (1341) a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Articolo 1567 - Codice Civile

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva (1341) a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

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