In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516 (76 l. fall.), salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.