Art. 1544 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi del venditore

Articolo 1544 - codice civile

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità (765), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Articolo 1544 - Codice Civile

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità (765), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

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