Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità (765), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità (765), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità (765), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
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