Art. 1543 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forme

Articolo 1543 - codice civile

La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto (1350), sotto pena di nullità (2725).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.

Articolo 1543 - Codice Civile

La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto (1350), sotto pena di nullità (2725).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.

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