Art. 1542 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Garanzia

Articolo 1542 - codice civile

Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (477, 588, 765, 1547).

Articolo 1542 - Codice Civile

Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (477, 588, 765, 1547).

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