Art. 1521 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita a prova

Articolo 1521 - codice civile

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 ss.) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

Articolo 1521 - Codice Civile

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 ss.) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

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