Art. 1514 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deposito della cosa venduta

Articolo 1514 - codice civile

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla (1210), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta (1510).
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (77 att.; 450 c.n.).

Articolo 1514 - Codice Civile

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla (1210), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta (1510).
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (77 att.; 450 c.n.).

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