Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta (1490 ss., 1698), il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore (1745, 2212) il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964). L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta (1495, 2934).
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.