Art. 1511 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Articolo 1511 - codice civile

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro (1378, 1510), il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti (1491) decorre dal giorno del ricevimento (1495).

Articolo 1511 - Codice Civile

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro (1378, 1510), il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti (1491) decorre dal giorno del ricevimento (1495).

Istituti giuridici

Novità giuridiche