Art. 1502 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi del riscattante

Articolo 1502 - codice civile

Il venditore che esercita il diritto di riscatto (732, 1500) è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere (1152) la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune
cautele (1151, 1179).

Articolo 1502 - Codice Civile

Il venditore che esercita il diritto di riscatto (732, 1500) è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere (1152) la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune
cautele (1151, 1179).

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