Art. 1500 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Patto di riscatto

Articolo 1500 - codice civile

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono (1604).
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza (1419, 1502 ss.).

Articolo 1500 - Codice Civile

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono (1604).
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza (1419, 1502 ss.).

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