La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell’art. 149 c.c. lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche se sopravvenuta in pendenza del procedimento di cassazione e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado. Cass. civ. sez. I, 4 aprile 1997, n. 2944
Nel giudizio di separazione, che ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e con i figli, la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori; ai parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittimazione a sollecitare, in diversa sede, il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori (art. 336 c.c.) al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori. Cass. civ. sez. I, 17 gennaio 1996, n. 364