Il compratore è tenuto a pagare il prezzo (1470, 1473) nel termine e nel luogo fissati dal contratto (1515, 2817; 72, 73 l. fall.).
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna (1183, 1477) e nel luogo (1182, 1510) dove questa si esegue (1528).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio (43) del venditore (1182).