Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata (1429), il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 ss.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (1492).
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.