Art. 1495 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termini e condizioni per l'azione

Articolo 1495 - codice civile

Il compratore decade (2964) dal diritto alla garanzia (1490), se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti (2965) o dalla legge (1497, 1511, 1512, 1522).
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (2941); ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia (1442, 1449), purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna (1497, 1522).

Articolo 1495 - Codice Civile

Il compratore decade (2964) dal diritto alla garanzia (1490), se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti (2965) o dalla legge (1497, 1511, 1512, 1522).
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (2941); ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia (1442, 1449), purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna (1497, 1522).

Istituti giuridici

Novità giuridiche