Art. 1494 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Risarcimento del danno

Articolo 1494 - codice civile

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223 ss.), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (1490).
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Articolo 1494 - Codice Civile

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223 ss.), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (1490).
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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