Art. 149 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Scioglimento del matrimonio

Articolo 149 - codice civile

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82, o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 149 - Codice Civile

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82, o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

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