I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (1488, 1490). Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia (758), il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio (797, 1266, 1375). È nullo ogni patto contrario (1229, 1418, 1419, 1490).