Art. 1487 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

Articolo 1487 - codice civile

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (1488, 1490). Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia (758), il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio (797, 1266, 1375). È nullo ogni patto contrario (1229, 1418, 1419, 1490).

Articolo 1487 - Codice Civile

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (1488, 1490). Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia (758), il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio (797, 1266, 1375). È nullo ogni patto contrario (1229, 1418, 1419, 1490).

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