Nell’ipotesi di evizione parziale, evitata dal compratore mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore ha facoltà a norma dell’art. 1486 c.c., di liberarsi dalle conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese. Tuttavia, qualora il venditore ritenga che la somma pagata dal compratore al terzo sia maggiore di quella che egli dovrebbe per l’evizione parziale della cosa, può scegliere la via della garanzia ordinaria ed eseguire i rimborsi posti a suo carico dalla legge. Cass. civ. sez. II 26 febbraio 1976, n. 622
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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